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Regolamento di condominio
(estratto)

PROPRIETA’ COMUNE E INDIVISIBILE 

ART 2.


Costituiscono beni comuni per natura e destinazione, in modo indivisibile e inalienabile ….. …. 

3)  Relativo a tutti i fabbricati:

  a) Le aree esterne destinate a giardino od a verde
     (così come colorate in verde nelle planimetrie allegate al presente regolamento Allegato C) 

  b) Il pozzo o i pozzi e l’impianto di innaffiamento delle predette aree destinate a giardino od a verde 

  c) Il locale sottostante il fabbricato 3 destinato a rimessa degli attrezzi e materiali da giardinaggio

ART 17.

L’assemblea delibera: 

a)       …… 

b) Sulla nomina dell’amministratore ….. nonché dei componenti del consiglio di condominio e dei delegati all’assemblea del condominio
   
dei fabbricati 1-2-3-4-5-6-7-8 per la gestione dei beni e dei servizi comuni di cui al punto 3 art. 2 (2 x fab 1, 3 x fab 2, 2 x fab 3, 3 x fab 4,
  3 x fab 5, 1 x fab 6, 2 x fab 7, 2 x fab 8-Per un totale di 18 delegati-)   

Nota 1 Il consiglio di condominio è composto da un condomino per ogni scala mentre i delegati all’assemblea del condominio di tutti i fabbricati sono nel numero dichiarato nell’Art 17 lettera b)

Art. 24.

Tutti i Fabbricati 1-2-3-4-5-6-7-8 (uno-due-tre-quattro-cinque-sei-sette-otto), come già precisato al precedente articolo 2, costituiscono un condominio al quale è affidata la gestione, la conservazione, la manutenzione e quant'altro in correlazione dei beni e servizi comuni come specificati alle lettere a-b-c del punto 3 del predetto articolo 2, se ed in quanto ricadenti nell'ambito del condominio (generale) e non di pertinenza dei singoli condominii. Gli organi di rappresentanza ed amministrazione di tale condominio (generale) sono:

  a)  l'amministratore;

  b)  l'assemblea formata dai delegati all’assemblea del condominio eletti da ciascun condominio nel numero precisato all'articolo 17, punto b) 

Le funzioni, i compiti, i poteri, la rappresentanza e quant'altro inerente a tali organi per lo svolgimento della loro attività ed il perseguimento dei fini comuni, sono disciplinati dalle disposizioni previste dal presente regolamento per quelli di ciascun Fabbricato condominiale, eccezion fatta per quanto in contrario espressamente regolato, Le quote di partecipazione dei singoli condomini - espresse in millesimi - sono quelle indicate nelle allegate tabelle millesimali (Tabella "A") e quelle di ciascun delegato all'assemblea sono riferite al complesso dei millesimi della scala dal medesimo rappresentata emergenti dalle stesse suddette tabelle (Tabella "A").      

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